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Condizioni commerciali generali del gruppo Autotest:
A. Condizioni generali
1. Effettuiamo forniture solo secondo le nostre condizioni commerciali seguenti, anche se, in caso di rapporto commerciale continuato, successivamente non si faccia più espressamente riferimento ad esse. Non sono ammesse modifiche alle presenti condizioni, in particolare, eventuali condizioni commerciali diverse dell'acquirente relative a ordini o conferme. Il fatto di sottacere, da parte nostra, conferme d'ordine che rimandano a condizioni commerciali divergenti non è da ritenersi quale consenso alle stesse. Accettando la nostra prestazione, l'acquirente si dichiara irrevocabilmente concorde con l'esclusiva validità delle nostre condizioni di acquisto, pagamento e fornitura.
Le condizioni di acquisto dell'acquirente o del cliente non sono per noi vincolanti anche se esse non vengono espressamente rifiutate. Ogni divergenza dalle seguenti condizioni, clausole accessorie e consenso dei rappresentanti del gruppo Autotest richiede, per essere efficace, un'espressa conferma scritta.
2. Tutte le offerte da noi presentate sono da considerarsi senza impegno. Le offerte sono da ritenersi accettate solo quando sono state confermate per iscritto. La nostra conferma d'ordine è determinante per il contenuto del contratto, a meno che entro 5 giorni dalla data della nostra conferma d'ordine non segua una contestazione scritta dell'acquirente o del cliente.
3. Eventuali accordi collaterali presi prima o al momento della stipula del contratto richiedono, ai fini della loro efficacia, il nostro consenso dichiarato per iscritto.
4. L’“Acquirente“, ai sensi delle presenti condizioni commerciali generali, nei contratti di prestazione d'opera è anche il ”Committente“.
B. Prezzi
1. I prezzi, salvo diversamente disposto dal gruppo Autotest, si intendono franco fabbrica o franco magazzino più spese di trasporto e imposte sul fatturato o IVA previste dalla legge.
2. Salvo diversamente concordato, faranno fede i prezzi e le condizioni del nostro listino offerte e prezzi valido al momento della stipula del contratto. Siamo obbligati a garantire sconti e altri rimborsi, nel caso in cui questi siano stati concordati per iscritto al momento del conferimento dell'ordine.
Le informazioni fornite telefonicamente relative a prezzi, possibilità di fornitura ecc. risultano vincolanti solo a seguito di conferma scritta. In caso di ordinazioni telefoniche, il gruppo Autotest non risponde di eventuali errori di comprensione acustica e di equivoci.
3. Se, trascorse più di quattro settimane dalla stipula del contratto, si verificano variazioni dei costi di produzione dovuti all'aumento di salari, stipendi, dei noli e dei prezzi del’energia elettrica, determinati dalla modifica di tributi esistenti o dall’introduzione di nuovi tributi o di altri costi inclusi nel prezzo concordato, o in caso di nuove spese da sostenere, siamo autorizzati a modificare i prezzi in misura corrispondente.
4. Per le merci non ancora consegnate, ci riserviamo il diritto di aumentare il prezzo concordato, nel caso in cui in seguito ad una modifica della situazione economica o delle materie prime dovessero subentrare condizioni che determinino un sostanziale aumento dei costi di produzione e/o acquisto del prodotto in questione rispetto al momento dell'accordo sul prezzo. In questo caso il cliente, entro quattro settimane dalla comunicazione dell'aumento del prezzo, ha diritto ad annullare le commesse in questione.
C. Pagamento e fatturazione
1. Salvo diversamente concordato o indicato nelle nostre fatture, le condizioni di pagamento del gruppo Autotest si applicano il 25° giorno del mese seguente, senza sconto, a partire dalla data di invio della fattura.
I costi della transazione di pagamento sono a carico dell'acquirente. Il diritto di ritenzione, contestazioni, contropretese e relativa autorizzazione alla compensazione correlata spettano all'acquirente solo nel caso in cui le sue contropretese risultino incontestate oppure vengano stabilite per legge.
2. In caso di superamento del termine di pagamento o in caso di ritardo di pagamento, si addebitano interessi pari a 10% superiore al tasso base attuale, a meno che non siano concordati tassi di interesse più elevati. Resta fatta salva la rivendicazione di altri danni causati dal ritardo di pagamento.
3. Se a seguito della stipula del contratto il nostro diritto di pagamento risultasse compromesso dalla mancata solvibilità dell'acquirente, ci spettano i diritti previsti dal Codice Civile Svizzero / Codice Civile Tedesco. Siamo quindi autorizzati a richiedere anche il rimborso dei crediti non caduti in prescrizione derivanti dal rapporto commerciale attuale con l'acquirente. Del resto, tali circostanze si applicano a tutte le altre forniture in sospeso e alle prestazioni derivanti dai rapporti commerciali con l'acquirente.
4. Uno sconto concordato si riferisce sempre e solo al valore di fatturazione escluso il nolo e presuppone il saldo completo di tutti i debiti esigibili dell'acquirente al momento dell’applicazione dello sconto.
D. Forniture, scadenze e termini di fornitura
1. I termini vincolanti per forniture o prestazioni (termini di fornitura) devono essere concordati come tali per iscritto. Una scadenza concordata per forniture o prestazioni (scadenza di fornitura) è valida solo a partire dall’arrivo della nostra conferma d'ordine presso il cliente, tuttavia non prima che il cliente abbia fornito i dati e la documentazione richiesta e comunque non prima di aver ricevuto l’acconto o la garanzia concordati o simili. Le modifiche o le estensioni concordate dell’entità originaria dell'ordine prorogano o rinviano gli iniziali termini o scadenze di fornitura in maniera corrispondente. Il termine di consegna viene rispettato quando l'oggetto di fornitura è uscito dal deposito di consegna oppure quando è stato comunicato che la merce è pronta per la spedizione. Sono consentite forniture parziali.
2. L'acquirente ha diritto a richiedere per iscritto la consegna entro un'opportuna scadenza due settimane dopo il superamento di un termine o di una scadenza di fornitura. A seguito di tale sollecito, risulteremo in mora. In tal caso, l'acquirente è tenuto ad inviarci per iscritto una proroga adeguata. Alla scadenza di tale proroga, egli è autorizzato a rescindere il contratto.
3. Eventuali disguidi nella fornitura e nella prestazione dovuti a forza maggiore o a rivendicazioni sindacali, interventi delle autorità, interruzioni nella produzione, difficoltà di approvvigionamento di materiale e di energia oppure altre circostanze eccezionali, imprevedibili o senza colpa – indipendentemente dal fatto che tali circostanze si verifichino nella nostra azienda oppure presso i nostri subfornitori – prolungano il termine di fornitura per la durata dell’impedimento. Fanno eccezione i casi in cui, nonostante la prevedibilità di tali circostanze, ci fossimo assunti l’impegno di rispettare i termini di fornitura oppure ove non fosse stato fatto ricorso a misure possibili e concepibili di prevenzione degli impedimenti della prestazione oppure ove fossimo responsabili dell'impedimento stesso. Secondo suddette disposizioni, non rispondiamo di suddette circostanze se esse si verificano durante una morosità già esistente. Nostro sarà l’obbligo di comunicare tempestivamente all'acquirente il verificarsi e la prevedibile durata di tali impedimenti.
Qualora, a seguito di tali circostanze, l'adempimento del contratto risulti per noi impossibile, oppure anti-economico, ci è consentito recedere in toto o in parte dal contratto. Non sussistono eventuali diritti di risarcimento danni dell'acquirente a seguito di tale recesso. Qualora intendessimo esercitare il diritto di recesso, siamo tenuti a comunicarlo tempestivamente all'acquirente una volta individuata la portata dell’evento, anche se è stata inizialmente concordata con il committente una proroga del termine di consegna.
E. Ordini a scalare
1. In caso di ordini a scalare, deve essere tempestivamente prelevata la merce dichiarata pronta per la spedizione; in caso contrario siamo autorizzati a spedirla, a seguito di sollecito, a spese e a rischio dell'acquirente, oppure a immagazzinarla a nostra discrezione e ad adebitarla in fattura immediatamente.
2. In caso di accordi con consegna continua, ci devono essere comunicate le richieste di consegna e la classificazione del tipo per circa lo stesso numero di mesi; in caso contrario ci riserviamo il diritto di stabilirle autonomamente a nostra ragionevole discrezione.
3. Se i singoli ordini di consegna superano in totale la quantità prevista dal contratto, ci riserviamo il diritto di consegnare la quantità supplementare, senza obbligo. Siamo autorizzati a fatturare la quantità aggiuntiva ai prezzi validi al momento dell’ordine di consegna o della fornitura.
F. Passaggio del rischio e accettazione
1. Il rischio viene trasferito all’acquirente al massimo all'inizio del carico di pezzi di fornitura, quindi anche nel caso in cui si verifichino consegne parziali e se, diversamente da quanto previsto al paragrafo B 1., in seguito ad accordo con il committente, ci assumiamo le spese di spedizione o altre spese come quelle di trasporto e simili. La spedizione normalmente avviene a spese e a rischio dell'acquirente.
2. Se la spedizione subisce ritardi causati da circostanze di cui non rispondiamo, il rischio viene trasferito all’acquirente dal giorno in cui la merce risulta pronta per essere spedita.
3. Su richiesta dell'acquirente e a sue spese, la spedizione viene da noi assicurata contro furto, danni da rottura, trasporto, incendio e acqua o altri rischi assicurabili.
4. Gli oggetti consegnati devono essere ritirati dall'acquirente, anche qualora presentino danni irrilevanti, fatti salvi i suoi diritti previsti dal paragrafo H.
5. Se su richiesta del’acquirente la spedizione viene ritardata, siamo autorizzati, ad un mese dalla disponibilità della merce pronta per la spedizione, in caso di deposito presso il nostro stabilimento ad addebitare spese di magazzino dello 0,5% minimo dell'importo di fatturazione. Inoltre siamo autorizzati, dopo la scadenza infruttuosa di un adeguato termine fissato per iscritto, a disporre in altro modo dell'oggetto da fornire e di consegnarlo all'acquirente entro un termine adeguatamente prorogato.
G. Riserva di proprietà
1. Tutte le merci consegnate restano di nostra proprietà (merce sottoposta a riservato dominio) fino al pagamento di tutti i crediti, in particolare anche dei rispettivi saldi creditori che ci spettano nell'ambito del rapporto commerciale (riservato dominio di saldo creditore) e dei crediti che vengono giustificati unilateralmente dal curatore fallimentare nell'ambito del potere di novazione. Questo vale anche per i crediti futuri e condizionati, ad esempio, da fatture di accettazione e anche se vengono effettuati pagamenti per crediti particolari. Questa riserva di proprietà decade definitivamente con la compensazione di tutti i crediti ancora in sospeso al momento del pagamento e oggetto di tale riservato dominio di saldo.
2. La lavorazione/trasformazione della merce soggetta a riservato a dominio avviene, per noi in quanto produttori, ai sensi del ZGB / BGB senza alcun vincolo.
La merce lavorata viene considerata merce riservata ai sensi del n. 1. In caso di trasformazione, unione o commistione della merce soggetta a riservato dominio con altre merci da parte dell'acquirente, la comproprietà ci spetta in percentuale sulla nuova cosa in base al rapporto tra il valore di fatturazione della merce riservata e il valore di fatturazione delle altre merci utilizzate. Se la nostra proprietà decade per unione o commistione, l'acquirente ci trasferisce sin da ora i diritti di proprietà che gli spettano sul nuovo articolo o cosa per il valore di fatturazione della merce riservata e la conserva gratuitamente per noi. I nostri diritti di comproprietà sono considerati merce di riservato dominio ai sensi del n. 1.
3. L'acquirente può vendere la merce di riservato dominio solo nell’ambito del normale commercio secondo le proprie condizioni commerciali e se non risulta in mora, a patto che i crediti derivanti dalla rivendita ci vengano trasferiti come previsto da n. 4 e 5. Non è autorizzato a disporre altrimenti della merce soggetta a riservato dominio.
4. I crediti derivati dalla rivendita della merce soggetta a riservato dominio vengono già ora ceduti a noi, insieme a tutte le garanzie che l'acquirente acquisisce per il credito stesso. Nella stessa misura fungono da garanzia come la merce soggetta a riservato dominio. Se la merce soggetta a riservato dominio viene venduta dall'acquirente insieme ad altre merci da noi vendute, allora ci viene ceduto il credito derivante dalla rivendita in rapporto al valore di fatturazione della merce soggetta a riservato dominio rispetto al valore di fatturazione dell'altra merce venduta. Al momento della rivendita della merce di nostra comproprietà ai sensi di n. 2, ci viene ceduta la parte corrispondente alla nostra componente di proprietà. Se la merce di riservato dominio viene utilizzata dall'acquirente per adempiere ad un contratto d'opera, allora il credito ci verrà rilasciato nella stessa entità dal contratto d'opera.
5. L'acquirente è autorizzato a riscuotere i crediti derivanti dalla rivendita. Tale mandato di riscossione decade in caso di revoca da parte nostra, al più tardi tuttavia in caso di ritardo di pagamento, di un mancata liquidazione di una cambiale o in caso di richiesta di avviamento di procedura fallimentare. Ricorreremo al nostro diritto di revoca solo se dopo la stipula del contratto risulta evidente che il nostro diritto al pagamento derivante dal presente o da altri contratti con l'acquirente risulti compromesso dalla sua mancata solvibilità. Su nostra richiesta l'acquirente è obbligato ad informare immediatamente i suoi acquirenti in merito alla cessione e a consegnarci i documenti necessari alla riscossione.
6. L'acquirente ci deve tempestivamente avvisare in caso di pignoramento o di altro danno da parte di terzi. L'acquirente si assume tutte le spese necessarie alla sospensione dell’intervento o al trasporto di restituzione della merce soggetta a riservato dominio qualora essa non venga sostituita da terzi.
7. Se l'acquirente risulta in morosità di pagamento o, al momento della scadenza non paga una cambiale, siamo autorizzati a Ritirare la merce soggetta a riservato dominio e, a tal fine, ad accedere eventualmente nell'azienda dell'acquirente. Lo stesso si applica nel caso in cui, dopo la stipula del contratto, risulti chiaro che il nostro diritto al pagamento derivante da questo o da altri contratti con l'acquirente, sia compromesso dalla mancata solvibilità dello stesso. La restituzione non comporta la recessione dal contratto. Le disposizioni previste dalla legge fallimentare restano fatte salve.
8. Se il valore di fatturazione delle garanzie esistenti supera il credito garantito compresi i crediti accessori (interessi, costi, ecc.) in totale di oltre il 50 percento, su richiesta dell'acquirente, siamo obbligati a svincolare le garanzie a nostra discrezione.
H. Garanzia e contestazione per vizio
1. L'acquirente è tenuto a controllare immediatamente dopo la consegna l'oggetto della consegna in modo accurato e a rivendicare eventuali vizi subito dopo l’individuazione degli stessi mediante constatazione scritta del vizio a noi indirizzata.
2. In caso di fornitura difettosa, l'acquirente ha diritto a riparazione o ad una fornitura sostitutiva gratuita a nostra discrezione. In caso di fallimento anche della riparazione o della consegna sostitutiva, l'acquirente, a sua scelta, può richiedere una diminuzione del prezzo di acquisto (riduzione) o la revoca del contratto (risoluzione per vizio).
Quest'ultimo è possibile solo se il difetto è di entità tale che gli oggetti della consegna non risultano più adeguati all'utilizzo previsto. Se con la riparazione o la consegna sostitutiva risultiamo in mora, l'acquirente, in seguito a scadenza infruttuosa di una proroga stabilita per iscritto ha diritto a rivendicare gli stessi diritti.
Resta fatta salva la nostra responsabilità prevista al paragrafo H n. 4 delle nostre condizioni commerciali generali. Per effettuare tutte le riparazioni e le consegne sostitutive necessarie a nostra discrezione, l'acquirente deve concederci, in modo ragionevole, il tempo richiesto e l'opportunità necessarie, altrimenti siamo esonerati dalla garanzia.
3. Rispondiamo solo dei costi diretti di miglioramento oppure di consegna parziale (a patto che il reclamo risulti motivato) del pezzo di ricambio inclusa la spedizione e gli opportuni costi di montaggio e smontaggio.
4. Ci si assume la responsabilità di garanzia di una determinata qualità ai sensi del ZGB / BGB solo qualora e a patto che noi abbiamo rilasciato un'espressa garanzia per iscritto di tale qualità.
5. Una garanzia in particolare decade nei seguenti casi:
Utilizzo inadeguato e non idoneo delle componenti in plastica forniti, montaggio erroneo e trasformazione da parte del committente o di terzi da lui incaricati, trattamento erroneo e negligente, mezzi ausiliari inadeguati, ove noi non rispondiamo di ciò.
6. I diritti di garanzia cadono in prescrizione allo scadere di sei mesi a partire dalla consegna, in occasione di prestazioni d'opera a partire dal collaudo, al più tardi tuttavia con un'accettazione senza contestazioni della merce fornita. Se la spedizione subisce dei ritardi di cui non rispondiamo, i diritti di garanzia cadono in prescrizione al massimo dodici mesi dal passaggio del rischio.
7. Abbiamo diritto a negare l'eliminazione di difetti solo se il committente risulta in mora rispetto ai propri obblighi.
Un diritto di ritenzione per qualsiasi difetto di fornitura fino al doppio del valore dei costi di riparazione resta fatto salvo.
8. Le parti sostituite diventano di nostra proprietà.
I. Limitazione generale di responsabilità
1. A causa della violazione degli obblighi contrattuali o extracontrattuali, in particolare per impossibilità, ritardo, indebitamento durante la preparazione e la stipula del contratto nonché trattamento non consentito, rispondiamo, anche per i nostri impiegati principali e di altro personale ausiliario solo nei casi di premeditazione e di negligenza, limitatamente ai danni tipici previsti dal contratto prevedibili al momento della stipula dello stesso.
2. Queste restrizioni non sono valide solo in caso di violazione colpevole di obblighi contrattuali, in caso di compromissione del raggiungimento dello scopo contrattuale; in casi di responsabilità coercitiva secondo la legge di responsabilità sul prodotto, di danni alla vita, al corpo e alla salute, se omettiamo intenzionalmente deliberatamente difetti della cosa oppure ne garantiamo l’assenza. Le regole sull’onere di prova restano fatte salve.
3. Salvo diversamente concordato, i diritti contrattuali dell'acquirente nei nostri confronti dovuti o correlati alla fornitura della merce, cadono in prescrizione sei mesi dopo la consegna della merce, nel caso in cui queste non contengano il risarcimento di un danno fisico o di salute o un tipico danno prevedibile oppure si basino sulla premeditazione o sulla negligenza del venditore. Tale termine vale anche per quelle merci che, secondo il loro consueto utilizzo, vengono utilizzate per una realizzazione e ne abbiano determinato i difetti, salvo che tale modalità di utilizzo non sia stata concordata per iscritto. Restano fatte salve da ciò le nostre responsabilità per violazioni negligenti degli obblighi e per la prescrizione di diritti legali di rivalsa. In caso di adempimento successivo, il termine di prescrizione non viene rinnovato.
J. Luogo di adempimento, foro competente e diritto applicabile
1. Luogo di adempimento esclusivo per entrambe le parti del contratto è:
- per Autotest AG: Bolzano
- per Autotest Motorsport GmbH: Bolzano
- per Autotest Eisenach GmbH: Eisenach
- per Autotest SK s.r.o.: Bratislava
Ci riserviamo tuttavia il diritto di rivendicare diritti anche presso qualsiasi altro foro legale competente.
Qualsiasi controversia che risulterà in rapporto a queste condizioni commerciali generali oppure oltre il periodo di validità delle stesse verrà deciso in primo luogo in base alle disposizioni del tribunale arbitrale ad esclusione della via legale ordinaria. L’ingiunzione giudiziaria tuttavia resta consentita.
2. I rapporti legali con i nostri committenti sono esclusivamente sottoposti al diritto
della Repubblica Italiana – per Autotest AG
della Repubblica Italiana – per Autotest Motorsport GmbH
della Repubblica Federale di Germania – per Autotest Eisenach GmbH
della Repubblica Slovacca – per Autotest SK s.r.o.
L'applicazione del diritto di compravendita internazionale ONU („CISG“/ Convenzione di Vienna) è esclusa.
K. Modifiche / clausola sull'annullamento
1. Eventuali modifiche alle presenti condizioni contrattuali o ad altri accordi contrattuali devono essere redatte per iscritto.
2. Se singole parti delle presenti condizioni di acquisto, pagamento e consegna dovessero decadere per legge o contratto individuale, la validità delle restanti disposizioni resta fatta salva.
Stato: Luglio 2011
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